DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 (G.U. 08.01.2002, n. 6) Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. testo in vigore dal: 23-01-2002
|
Leggi tutto...
|
|
Come fare la denuncia dell’Impianto elettrico nei luoghi di lavoro. |
Come si procede alla denuncia di un nuovo impianto elettrico nei luoghi di lavoro: - L’Installatore realizza l’impianto
- Una volta realizzato l’impianto, l’Installatore esegue le verifiche previste dalle norme e dalle disposizioni di legge sull’impianto stesso.
- L’Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi della D.M. 37 del 2008 (ex dell’art. 9 della legge 46/90). La dichiarazione viene sottoscritta dall’installatore, è datata e riporta la descrizione dell’impianto e i riferimenti normativi, oltre che l’indirizzo dell’immobile presso cui è installato l’impianto.
- Solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità (atto che, di fatto fornisce l’omologazione degli impianti) il datore di lavoro può mettere in esercizio l’impianto, cioè iniziare l’attività lavorativa.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità all’ISPESL e una copia all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso, che provvederà all’inoltro ai soggetti precedenti (ISPESL e ASL/ARPA). Non è necessario inviare, insieme alla dichiarazione di conformità, anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/2/92. Questi allegati, conservati presso il luogo dell’impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell’impianto.
- L’ISPESL rilascia un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.
- Anche l’ASL/ARPA deve rilasciare un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro o dallo sportello unico, al fine di documentare l’adempimento dell’obbligo.
La descrizione sommaria dell’impianto, fatta con il modulo di trasmissione della dichiarazione di conformità, serve all’ISPESL per effettuare delle verifiche a campione sulla conformità degli impianti alla normativa vigente, inserite in una programmazione concordata con la regione. Le risultanze di tali verifiche vengono inviate dall’ISPESL all’ASL/ARPA di competenza territoriale. Queste verifiche sono a carico del datore di lavoro. |
Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica può essere fatta all’ASL/ARPA oppure ad organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive). La richiesta di verifica deve essere: o biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio di incendio. o quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti. |
Leggi tutto...
|
Tabella Riassuntiva Adempimenti e Periodicità |
Si riporta una Tabella che riassume gli adempimenti e le rispettive periodicità: |
Leggi tutto...
|
Si riportano alcune situazioni pratica relative alla denuncia e alle verifiche degli impianti elettrici di messa a terra: a) Impianti già denunciati e sottoposti, in passato, a verifica. 1. Il datore di lavoro confronta la data dell’ultima verifica dell’impianto, con la scadenza prevista dal DPR 462/01. 2. Se i due o cinque anni, a seconda dei casi, non sono stati superati, ovviamente si attende fino alla scadenza, e poi si chiede la verifica. 3. Se i due o cinque anni sono invece stati superati, il datore di lavoro deve chiedere la verifica periodica all’ organismo abilitato o all’ASL/ARPA. |
Leggi tutto...
|
|
|
|
|